venerdì 3 agosto 2012

PROPOSTA DI LEGGE N. 215




Presentata dai consiglieri
Menosso, Piccin, Moretton, Baiutti, Brandolin, Brussa, Codega, Della Mea, Gabrovec, Gerolin,
Iacop, Lupieri, Marsilio, Menis, Pupulin, Tesini, Travanut, Zvech, Alunni Barbarossa, Corazza,


Kocijancic, Ferone, Agnola, Antonaz, Colussi, Pustetto

<<Modifica dell’articolo 25 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17
(Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema
elettorale regionale, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto di autonomia)>>


Presentata il 17 luglio 2012

215_PDL.doc


Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

una delle principali questioni attualmente all’attenzione della politica e dei partiti è
come reagire al clima di antipolitica che si è diffuso nel Paese, e che è parte essenziale di
quella crisi di sistema che stiamo vivendo. Ovviamente non esiste un’unica risposta al
quesito, ma è indubbio che ci si metterebbe sulla buona strada investendo sul
rafforzamento di meccanismi trasparenti di partecipazione e decisione politica, sul processo
democratico di selezione e rinnovamento dei gruppi dirigenti, su una politica che ritrovi la
sua capacità di rappresentare l’interesse generale del Paese.

E’ altrettanto indubbio che per rinnovare la politica e la qualità della rappresentanza
non sarebbe sbagliato – e per qualcuno forse addirittura giusto – scommettere sulle donne.

Si pone allora un problema non solo di qualità, ma anche di riequilibrio della
rappresentanza, con l’obiettivo di raggiungere una presenza femminile paritaria nei partiti e
nelle istituzioni.

E’ un traguardo che può essere raggiunto introducendo norme e sanzioni per
affermare la presenza femminile sia negli statuti dei partiti, sia nelle leggi elettorali a tutti i
livelli.

Non si parte certo da zero; in materia di “quote rosa” nel recente passato qualcosa è
stato fatto e anche recentemente si devono registrare significativi passi avanti in materia.

L’8 maggio 2012 la Camera ha approvato (con 372 si, 21 no e 48 astenuti) il disegno
di legge che promuove l’effettiva parità nella rappresentanza politica negli Enti locali delle
Regioni a statuto ordinario. Ora il testo passa al Senato.

Il provvedimento passato alla Camera prevede, fra le altre cose, l’introduzione della
doppia preferenza uomo-donna.

Ci sarà cioè la possibilità – si sottolinea: possibilità, non obbligo – di esprimere due
preferenze (anziché una, secondo la normativa vigente) per i candidati a consigliere
comunale. In tal caso una preferenza dovrà riguardare un candidato maschio e l’altra una
donna della stessa lista. In caso di mancato rispetto della disposizione, verrà annullata la
seconda preferenza.

Per la verità a far da battistrada in questa direzione era stata la Regione Campania,
che già nella legge regionale n. 4 del 2009 (articolo 4, comma 3) aveva introdotto l’istituto
della doppia preferenza (facoltativa) uomo – donna per l’elezione dei Consiglieri regionali.

Al momento attuale parecchie Regioni stanno seguendo l’esempio della Campania.

In linea con quanto avviene nel Paese, riteniamo sia giunto il momento di introdurre
anche nel sistema elettorale regionale del FVG la doppia preferenza di genere, modificando,
nello specifico, l’art. 25 della legge regionale 17/2007.

I



Il meccanismo che si propone è semplice, lineare, efficace, non coercitivo: ciascun
elettore “può” esprimere uno o due voti di preferenza; se ne esprime due, devono riguardare
candidati di genere diverso (maschio-femmina o femmina-maschio), pena l’annullamento
della seconda preferenza.

Riteniamo sia giusto ed opportuno fare questo ulteriore passo in direzione di una
democrazia paritaria e confidiamo che il Consiglio condivida ed approvi la presente
proposta.

MENOSSO
PICCIN
MORETTON
BAIUTTI
BRANDOLIN
BRUSSA
CODEGA
DELLA MEA
GABROVEC,
GEROLIN
IACOP
LUPIERI
MARSILIO
MENIS
PUPULIN
TESINI
TRAVANUT
ZVECH
ALUNNI BARBAROSSA
CORAZZA

KOCIJANCIC

FERONE
AGNOLA
ANTONAZ
COLUSSI
PUSTETTO

II



Atti consiliari -1-Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

X LEGISLATURA -PROPOSTA DI LEGGE N. 215

<<Modifica dell'articolo 25 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema
elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia)>>

Art. 1

(Modifica dell'articolo 25 della legge regionale 17/2007)

1. I commi 4 e 5 dell’articolo 25 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (17
(Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema
elettorale regionale, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto di autonomia), sono sostituiti dai
seguenti:
<<4. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza a favore di
candidati alla carica di consigliere regionale compresi nella lista votata. Nel caso di
espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l’altra
un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l’annullamento della seconda
preferenza.

5. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome, ovvero il nome e
cognome del candidato, ovvero dei due candidati alla carica di consigliere regionale
compresi nella lista per la quale si intende votare.>>.

Atti consiliari -2-Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

X LEGISLATURA -PROPOSTA DI LEGGE N. 215

<<Modifica dell'articolo 25 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema
elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia)>>

TESTI NOTIZIALI


Nota all’articolo 1

Il testo dell’articolo 25 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della
forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai
sensi dell’articolo 12 dello Statuto di autonomia), è il seguente:

Art. 25

(Modalità di espressione del voto)

1. Ciascun elettore può esprimere un voto a favore di una lista e un voto a
favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione, anche non collegato alla lista
votata.
2. Nel caso in cui l'elettore esprima un voto solo a favore di una lista, il voto si
intende espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Regione con la
stessa collegato.
3. Nel caso in cui l'elettore esprima un voto solo a favore di un candidato alla
carica di Presidente della Regione, il voto si intende attribuito solo al candidato Presidente.
4. Ciascun elettore può esprimere un voto di preferenza per un candidato alla
carica di consigliere regionale compreso nella lista votata.
5. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome, ovvero il nome e
cognome, di un candidato alla carica di consigliere regionale compreso nella lista per la
quale si intende votare.

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